Valutazione della conformità dell'EU AI Act e gestione del rischio ai sensi dell'articolo 9
La valutazione della conformità è il modo in cui si dimostra la conformità all'EU AI Act. La gestione del rischio di cui all'articolo 9 è il processo fondamentale che la valutazione della conformità verifica. Sono strettamente collegati: questa pagina tratta entrambi gli aspetti.
Ultimo aggiornamento: April 29, 2026
Articolo 9: Sistema di gestione del rischio
La gestione del rischio ai sensi dell'articolo 9 è un processo continuo che si estende all'intero ciclo di vita del sistema di intelligenza artificiale. Elementi richiesti:
- Identificazione e analisi dei rischi noti e ragionevolmente prevedibili
- Stima e valutazione dei rischi in scenari di utilizzo previsto e di uso improprio ragionevolmente prevedibile
- Valutazione dei rischi derivanti dal monitoraggio post-commercializzazione
- Adozione di misure di gestione del rischio appropriate e mirate
- Verifica dei rischi residui rispetto ai criteri di accettazione
L'articolo 9 richiede esplicitamente che le misure di gestione del rischio siano bilanciate rispetto allo stato dell'arte, ovvero a ciò che è ragionevolmente raggiungibile oggi, e non alla perfezione teorica.
Modalità di valutazione della conformità
Due modalità principali, a seconda del tipo di sistema di intelligenza artificiale:
- Controllo interno (Allegato VI) — autovalutazione da parte del fornitore mediante l'uso di standard armonizzati. Disponibile per la maggior parte dei sistemi ad alto rischio autonomi di cui all'Allegato III.
- Organismo notificato (Allegato VII) — valutazione da parte di terzi da parte di un organismo notificato designato dall'UE. Richiesto per i sistemi di identificazione biometrica e per l'IA utilizzata come componenti di sicurezza di prodotti regolamentati.
Marcatura CE e registrazione nel database UE
Una volta stabilita la conformità, completare questi ultimi passaggi prima dell'immissione sul mercato:
- Una volta valutata la conformità, redigere una dichiarazione di conformità UE
- Apporre la marcatura CE sul sistema di intelligenza artificiale (o sulla sua confezione/documentazione, se non si tratta di un prodotto fisico)
- Registrare il sistema di intelligenza artificiale nel database UE sull'IA prima dell'immissione sul mercato
- Conservare la documentazione tecnica per almeno 10 anni dopo l'immissione sul mercato
Obblighi continui
La conformità non è un evento isolato:
Le modifiche sostanziali comportano una nuova valutazione. Il monitoraggio post-commercializzazione ai sensi dell'articolo 72 si integra con la gestione del rischio di cui all'articolo 9. Gli incidenti gravi devono essere segnalati alle autorità ai sensi dell'articolo 73.